1. La denominazione di vendita
Fornisce all’acquirente le indicazioni sul prodotto che si trova all’interno del recipiente. Non è il marchio aziendale.
- Per i vini senza denominazione di origine (generici e varietali) il termine vino è seguito da un aggettivo (ad esempio rosso o bianco) per i varietali si fa riferimento alla varietà (esempio: Merlot, Sauvignon ecc.).
- Per i vini con denominazione di origine, oltre l’espressione DOP o IGP, occorre indicare anche il nome della denominazione o l’indicazione del luogo ad esempio: DOP Chianti Classico o IGP delle dolomiti.
- Le indicazioni sulla denominazione devono per legge essere in etichetta con carattere almeno doppio rispetto all’indicazione della sede dell’imbottigliatore, eventuali specifiche come ad esempio (riserva, superiore ecc.) non devono essere scritte con caratteri maggiori di quelli della denominazione.
2. Riferimenti all’imbottigliatore
Fornisce all’acquirente il nominativo dell’ultimo elemento della filiera produttiva in modo tale che in caso di rivalsa si possa rivolgersi a quest’ultimo (imbottigliatore) che a sua volta potrà se è una ditta diversa rivolgersi al produttore ecc. L’ultimo anello della catena produttiva in sintesi è il responsabile nei confronti del consumatore.
La dicitura in etichetta deve prevedere le indicazioni dell’imbottigliatore o il nome del produttore o venditore VS, VSQ, VSQA. In generale:
Nome o Ragione sociale indicata per esteso (in alternativa anche in forma abbreviata, ma a condizione che risulti da Atto costitutivo o da Statuto e sia riportata nella voce «denominazione» nel Registro Imprese della CCIAA). Comune e Stato membro preceduti dai termini «Imbottigliato da» («Confezionato da» se recipienti diversi dalle bottiglie – “Elaborato da” o “Spumantizzato da” per VS/VSQ).
L’imbottigliatore in molti casi è anche il produttore e pertanto si può inserire in etichetta una delle seguenti dizioni:
- “imbottigliato dall’azienda agricola o dal viticoltore” …
- “imbottigliato all’origine da” …
- “imbottigliato all’origine dalla cantina sociale o dai produttori riuniti … o espressioni similari”
Per le distinzioni tra: imbottigliatore, importatore produttore, venditore, si consiglia di leggere regolamento (CE) n. 479/2008 e successivi.
È possibile infine utilizzare un codice ICQRF completato dalla Sigla del paese Europeo.
3. Origine e provenienza
- L’indicazione della provenienza del vino consente di identificare l’origine della materia prima e il luogo di trasformazione del prodotto contenuto nel contenitore.
- Pertanto si deve indicare il nome dello stato membro (esempio Francia) o nel caso che i vini fossero assemblati da uve di diversi paesi UE si deve indicare vino della Comunità europea o termini equivalenti, oppure «miscela di vini di diversi paesi della Comunità europea.
- Se la miscela è assemblata al di fuori della UE si indica miscela di vini di diversi paesi non appartenenti alla Comunità europea.
4. Volume nominale recipiente
- L’indica la capienza che deve essere riempita con il vino del contenitore, si possono usare unità diverse quali: ml,cl,l scritti nella forma scientifica corretta ad esempio (0,75 l; 75 cl o 750 ml)
- l’utilizzo del simbolo “e” vicino al volume significa stima e deve essere utilizzato per consentire la tolleranza nel volume (causa perdite di traspirazione ecc.) massima del 3% per i volumi pari o inferiori a 500 ml, di 15 ml del volume per volumi da 750 a 1000 ml e del 1,5% del volume per volumi maggiori di 1 litro.
Le indicazioni con cui deve essere scritto il carattere per il volume vien qui riportato:
– 3 mm (bottiglie con volume tra 20 e 100 cl)
– 5 mm (bottiglie di capacità > 100 cl)
– 2 mm (bottiglie con capacità = o < 20 cl)
5. Titolo alcolometrico effettivo
È la percentuale di alcol effettivo che contiene il vino, da non confondersi con la percentuale del titolo alcolometrico totale, data dalla somma dell’effettivo più il potenziale. Quest’ultimo dato può essere indicato come facoltativo.
- Può essere indicato in unità o mezze misure percentuali.
- Il valore del titolo alcolometrico effettivo è seguito dal simbolo % vol e può essere preceduto dai termini titolo alcolometrico effettivo o alcole effettivo o dall’abbreviazione alc, di solito si utilizza il vol, ad esempio 12,5 % vol.
- La Tolleranza analitica rispetto a valore in etichetta può essere: 0,5% vol in più o in meno (0,8% per vini DOP e IGP conservati in bottiglia per più di 3 anni o per alcuni vini speciali).
I caratteri con cui viene scritto hanno un’altezza minima caratteri:
– 3 mm (bottiglie con volume tra 20 e 100 cl)
– 5 mm (bottiglie di capacità > 100 cl)
– 2 mm (bottiglie con capacità = o < 20 cl)
6. Lotto di imbottigliamento
Il Lotto di imbottigliamento permette di indicare il giorno esatto in cui è avvenuto la messa in bottiglia del vino.
L’indicazione del lotto deve essere univoca e deve consentire di poter risalire alla data certa.
Il modo più utilizzato per indicare il lotto è una L. maiuscola seguita da un numero progressivo da 1 a 365 che indica il giorno dell’anno (se bisestile il 29 febbraio per convenzione è il L.366) con accanto l’anno esempio L.100/19 indica il centesimo giorno dell’anno 2019.
7. indicazioni sugli allergeni
Per allergeni si intendono quelle sostanze registrate che si possono trovare nel vino e che possono dare luogo a reazioni allergiche in alcuni individua sensibili. Gli allergeni che devono essere indicati nel vino sono i solfiti, la presenza di uova o latte qualora ci fossero stati rischi di contaminazione o presenza.
Di norma si deve scrivere: “contiene solfiti” o “anidride solforosa” quando il valore derivato dalle analisi è maggiore di 10 mg/l.
Se il valore è inferiore a 10 mg/l o non sono stati aggiunti o non sono rilevabili perché il valore è basso (minore di 10 mg/l) si può scrivere: “senza solfiti aggiunti”.
Non esiste obbligo di indicare la quantità in etichetta (occorre però che i limiti siano comunque inferiori a quelli consentiti per legge).
Riepilogando l’eventuale presenza indicata viene preceduta dal termine contiene:
- «solfiti» o «anidride solforosa» se il contenuto in solfiti è superiore a 10 mg/l
- «uovo», «proteina dell’uovo», «derivati dell’uovo», «lisozima da uovo» o «ovoalbumina»
- «latte», «derivati del latte», «caseina del latte» o «proteina del latte»
Per il vino circolante in uno dei Paesi UE è necessario tradurre l’indicazione degli allergeni nella lingua del rispettivo Paese UE ad esempio per il Regno Unito:
- Contains «sulphites», «sulfites», «sulphur dioxide» o «sulfur dioxide»
- Contains «egg», «egg protein», «egg product», «egg lysozyme» o «egg albumin»
- Contains «milk», «milk products», «milk casein» o «milk protein»
In alternativa all’indicazione per esteso, si può utilizzare uno dei pittogrammi messi a punto dall’UE e pubblicati nell’allegato X al Reg. 607/2009, emendato dal Reg. 579/2012.
8. Tenore zuccherino (solo spumanti)
Per tenore zuccherino si indica la quantità di zucchero non fermentato presente all’interno dei vini spumanti. Si usano le seguenti menzioni:
– «brut nature» o «pas dosè» se tenore < 3 g/l
– «extra brut» se tenore compreso tra 0 e 6 g/l
– «brut» se tenore < 12 g/l
– «extra dry» se tenore compreso tra 12 e 17 g/l
– «dry», «secco» o «asciutto» se tenore compreso tra 17 e 32 g/l
– «abboccato» o «demi-sec» se tenore compreso tra 32 e 50 g/l
– «dolce» se tenore > 50 g/l
La tolleranza analitica rispetto a valore indicato in etichetta è massima nella misura di 3 g/l in più o in meno.