Data la complessità delle norme del settore legislativo che regolano l’etichettatura a livello comunitario, il seguente lavoro non ha caratteri di ufficialità ma conferisce indicazioni utili per introdurre il complessissimo mondo giuridico alla base delle etichette dei vini.
Inoltre il settore legislativo in materia di etichettature è soggetto a revisioni e a indicazioni aggiuntive dei vari membri della UE.
Pertanto sarà analizzato con maggior dettaglio uno dei paesi membri con maggiori norme del settore e di lunga tradizione viticolo enologica ovvero l’Italia, ma molte delle norme e indicazioni sono applicabili ai membri dell’UE.
Il termine etichettatura non riguarda a livello legislativo solo la classica “etichetta adesiva” posta sopra il vetro della bottiglia ma con il termine etichettata si intende ogni forma di: dicitura, immagine, simbolo, marchio che figura su qualsisia imballaggio che accompagna un prodotto.
L’UE prevede che le etichette debbano riportare indicazioni obbligatorie anche in più lingue dei paesi della comunità e che possano riportare indicazioni facoltative oltre che immagini.
Tali indicazioni obbligatorie devono essere scritte in forma chiara ed inequivocabile senza dare adito a interpretazioni, infine a livello generale tali indicazioni devono essere ben distinguibili a livello grafico per poter essere lette senza bisogno di inclinare o ruotare la bottiglia, non devono neppure essere sovrapposte a immagini e devono essere distinguibili a livello di contrasto visivo.
Tra le indicazioni facoltative troviamo spesso diciture che riguardano il luogo specifico di origine o la storia enologica del prodotto, spesso anche consigli di abbinamento o le caratteristiche organolettiche del prodotto. In generale tutte quelle indicazioni aggiuntive utili a livello di marketing e comunicazioni, ma è fondamentale che non ci siano dati non veritieri o tendenziosi come ad esempio l’attribuire al prodotto proprietà mediche o fisiologiche false.
Infine, se il prodotto viene esportato verso un paese terzo, fuori dall’UE, possono essere aggiunte in lingua diversa da quella della comunità europea anche le indicazioni legislative richieste dal paese che importa il prodotto.